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Description
wedding planning
INGLESE Il matrimonio nel diritto romano era essenzialmente una situazione di fatto da cui l'ordinamento faceva discendere gli effetti civili. La forma non era disciplinata. I suoi presupposti erano la convivenza dell'uomo e della donna e la capacità di agire degli sposi (conubium), che non tutti avevano, differentemente dal diritto moderno. Nel diritto romano arcaico vi erano tre forme tradizionali: La coemptio, la forma nettamente più diffusa, nella quale il padre plebeo metteva in atto una vendita fittizia della figlia, così emancipandola, al marito. Era una cerimonia di tipo civile, adattamento di un contratto di compravendita, la mancipatio, in cui si sostituiva all'acquisto della proprietà su beni materiali, l'acquisto dell'autorità maritale sulla donna. La confarreatio, forma minoritaria, scelta dai patrizi e da chi aspirava a cariche religiose, nella quale gli sposi facevano offerta di una torta di farro a Giove Capitolino, alla presenza del sommo pontefice e di chi officiava il rito, il Flamen dialis. Era un matrimonio di tipo religioso. L'usus: la coabitazione ininterrotta di un anno di un plebeo con una patrizia. Era considerato un matrimonio legale di tipo civile.